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e) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 91)
Diritto allo studio universitario

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1)
Pubblicata nel B.U. 14 dicembre 2004, n. 50.

Art. 8 (Rimborso dei contributi universitari)   delibera sentenza

(1) Alle studentesse e agli studenti iscritti presso un’università in provincia di Bolzano e risultanti nella graduatoria dei vincitori o degli idonei per la concessione di una borsa di studio di cui agli articoli 6 o 7 viene rimborsata la tassa provinciale per il diritto allo studio universitario.

(2)  Alle studentesse e agli studenti risultanti nella graduatoria dei vincitori o degli idonei per la concessione di una borsa di studio di cui agli articoli 6 o 7 può essere concesso un contributo a totale o parziale copertura dei contributi universitari versati.

(3)  La Giunta provinciale emana le linee guida in base alle quali verrà determinata l’entità del contributo e le modalità di assegnazione dello stesso.

(4)  Il rimborso dei contributi universitari può essere concesso a studentesse e studenti frequentanti università con sede nei Paesi determinati dalla Giunta provinciale.

(5)  Per l’assegnazione del contributo è necessario che le studentesse e gli studenti non percepiscano il rimborso totale dei contributi universitari da parte delle rispettive università o di altri enti, o che non siano esonerati dal relativo versamento.

(6)  Il contributo di cui al comma 2 è assegnato anche se le studentesse e gli studenti sono esonerati parzialmente dal versamento del contributo universitario o se hanno già ottenuto il rimborso parziale dalle rispettive università o da altri enti. In questo caso l’ammontare del contributo è determinato in base all’importo effettivamente versato o all’importo rimanente a carico delle studentesse e degli studenti. 19)

massimeDelibera 22 giugno 2021, n. 541 - Criteri per la concessione di contributi a parziale copertura delle tasse universitarie
19)
L'art. 8 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 10, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
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