(1) Alle studentesse ed agli studenti che si trovano nella situazione economica di cui all’articolo 3, comma 3 e che, per motivi di salute o per altre cause gravi ed eccezionali ad essi non imputabili, non hanno conseguito il merito di studio richiesto per accedere alle borse di studio di cui all'articolo 6, può essere concessa una borsa di studio straordinaria. 15)
(2) Alle studentesse ed agli studenti non coniugati, separati legalmente o divorziati, con figli a proprio carico che, per l'assistenza, la custodia o l'educazione del figlio non hanno conseguito il merito di studio richiesto, possono essere concesse le borse di studio di cui al comma 1. Esse possono essere concesse solo se il figlio, al momento della presentazione della domanda, non ha compiuto il sesto anno di età e la studentessa o lo studente ha conseguito negli studi un merito minimo.
(2/bis) In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, può essere concessa una borsa di studio straordinaria a studentesse e studenti che si trovano in uno stato di particolare bisogno.16)
(3) L'ammontare delle borse di studio ed i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti sono fissati nel regolamento di esecuzione per la concessione delle borse di studio ordinarie di cui all'articolo 6. 17)
(4) Alle studentesse e agli studenti che soddisfano tutti i requisiti di cui all’articolo 2 e che a causa di un’emergenza sanitaria si trovano in una situazione di grave difficoltà economica può essere concessa una borsa di studio straordinaria. L’ammontare delle borse di studio e i criteri per la concessione sono fissati con regolamento di esecuzione. 18)