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e) Legge provinciale 30 novembre 2004, n. 91)
Diritto allo studio universitario

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1)
Pubblicata nel B.U. 14 dicembre 2004, n. 50.

Art. 7 (Borse di studio straordinarie)   delibera sentenza

(1)  Alle studentesse ed agli studenti che si trovano nella situazione economica di cui all’articolo 3, comma 3  e che, per motivi di salute o per altre cause gravi ed eccezionali ad essi non imputabili, non hanno conseguito il merito di studio richiesto per accedere alle borse di studio di cui all'articolo 6, può essere concessa una borsa di studio straordinaria. 15)

(2)  Alle studentesse ed agli studenti non coniugati, separati legalmente o divorziati, con figli a proprio carico che, per l'assistenza, la custodia o l'educazione del figlio non hanno conseguito il merito di studio richiesto, possono essere concesse le borse di studio di cui al comma 1. Esse possono essere concesse solo se il figlio, al momento della presentazione della domanda, non ha compiuto il sesto anno di età e la studentessa o lo studente ha conseguito negli studi un merito minimo.

(2/bis)  In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, può essere concessa una borsa di studio straordinaria a studentesse e studenti che si trovano in uno stato di particolare bisogno.16) 

(3)  L'ammontare delle borse di studio ed i criteri per la valutazione delle condizioni giuridicamente rilevanti sono fissati nel regolamento di esecuzione  per la concessione delle borse di studio ordinarie di cui all'articolo 6. 17)

(4)  Alle studentesse e agli studenti che soddisfano tutti i requisiti di cui all’articolo 2 e che a causa di un’emergenza sanitaria si trovano in una situazione di grave difficoltà economica può essere concessa una borsa di studio straordinaria. L’ammontare delle borse di studio e i criteri per la concessione sono fissati con regolamento di esecuzione. 18)

massimeDecreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2020, n. 38 - Regolamento per la borsa di studio una tantum per studentesse e studenti frequentanti istituzioni universitarie o scuole ed istituti di istruzione e formazione tecnica superiore
massimeDecreto del Presidente della Provincia 4 settembre 2020, n. 30 - Regolamento per le borse di studio a studenti e studentesse frequentanti istituzioni universitarie o scuole e istituti di istruzione e formazione tecnica superiore
15)
L'art. 7, comma 1, è stato così modificato dall'art. 5, comma 8, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12. Vedi anche l'art. 5, comma 20, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
16)
L'art. 7, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 14 marzo 2008, n. 2.
17)
L'art. 7, comma 3, è stato così modificato dall'art. 5, comma 9, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12. Vedi anche l'art. 5, comma 20, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
18)
L'art. 7, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 17, comma 3, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
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