(1) Il bilancio viene deliberato dal consiglio di amministrazione della Azienda speciale e trasmesso entro il 31 ottobre alla Giunta provinciale per l'approvazione.
(2) Ai fini della formazione del bilancio, l'Azienda speciale acquisisce entro l'1 ottobre i programmi, con la relativa previsione di spesa, del Corpo permanente dei vigili del fuoco, della Scuola provinciale antincendi, dell'Unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, dei corpi volontari e delle loro unioni distrettuali. I programmi dei corpi volontari e delle loro unioni distrettuali vengono presentati tramite l'Unione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari.