(1) Fatti salvi i principi della normativa comunitaria e provinciale, i contratti per spese che non superino l'importo di 200.000 Euro, al netto delle imposte, sono conferiti mediante gara informale e stipulati tramite scambio di corrispondenza secondo le regole del commercio.
(2) Per spese superiori ad Euro 20.000, al netto delle imposte, la scelta del contraente avviene, quando possibile, mediante gara informale alla quale devono essere invitate almeno tre ditte concorrenti. L'impossibilità di invitare più di una ditta deve essere motivata.
(3) La stipulazione dei contratti compete al Presidente del Consiglio di amministrazione o ad un suo delegato, di regola il direttore dell'Azienda.
(4) È vietato suddividere artificiosamente gli acquisti, forniture, servizi e lavori.
(5) Nei casi in cui per la scelta del contraente siano prescritte o utilizzate le procedure dell'asta pubblica, della licitazione privata o dell'appalto concorso, il Presidente del Consiglio di amministrazione o il suo delegato competenti per la stipulazione del contratto, unitamente a due impiegati testimoni, esercitano anche le funzioni di autorità di gara.