(1) Il rendiconto è formato dalle seguenti parti:
(2) Il conto consuntivo del bilancio dimostra i risultati della gestione finanziaria del bilancio rispetto alle previsioni. Esso comprende:
(3) Il conto del patrimonio rileva la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi, all'inizio ed al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nei singoli componenti, nonché l'aumento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Il patrimonio netto è dato dalla differenza tra il valore complessivo delle attività e quello delle passività.
(4) Il rendiconto è corredato dalla relazione illustrativa e della relazione dei revisori dei conti.
(5) Il rendiconto viene deliberato dal consiglio di amministrazione della Azienda speciale e trasmesso entro il 31 marzo dell'anno successivo alla Giunta provinciale per l'approvazione.