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c) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 361)
Regolamento relativo all'ordinamento dei servizi antincendi e della protezione civile

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 28 ottobre 2003, n. 43.

Art. 11 (Gestione del bilancio: le spese)

(1)  La gestione delle spese si realizza attraverso le seguenti fasi procedurali:

  1. impegno;
  2. liquidazione;
  3. ordinazione del pagamento;
  4. pagamento.

(2)  L'impegno della spesa consiste nell'obbligazione di pagare una determinata somma ad un soggetto creditore. Gli impegni di spesa sul bilancio dell'Azienda speciale sono assunti dal Consiglio di amministrazione, oppure dal Presidente o dai Direttori dell'Azienda speciale nei limiti previsti dal testo unico.

(3)  Le spese per il funzionamento e le attrezzature del Corpo permanente dei vigili del fuoco sono impegnate dal Comandante nei limiti dei programmi di spesa approvati dal Consiglio di amministrazione.

(4)  Possono essere assunti impegni a carico degli esercizi successivi, indispensabili per assicurare la continuità dei servizi, particolarmente per le spese di carattere continuativo, quali gli oneri per il personale, gli affitti, le utenze per servizi telefonici e per fornitura di energia, acqua ed in genere per tutte le spese obbligatorie.

(5)  Le spese dipendenti da impegni assunti negli esercizi precedenti con effetti sui bilanci degli esercizi successivi sono impegnate sui pertinenti capitoli del bilancio per l'esercizio in corso, dopo la approvazione del bilancio, senza bisogno di ulteriori atti amministrativi.

(6)  Si considerano impegnate le spese correlate ad accertamenti di entrata aventi specifico vincolo di destinazione o ad entrate del Titolo III.

(7)  La liquidazione della spesa consiste nell'individuazione del creditore e dell'ammontare esatto della somma da pagare. Essa è disposta sulla base della documentazione atta a comprovare il diritto del creditore.

(8)  Per la liquidazione della spesa viene verificata:

  1. l'avvenuta fornitura o prestazione. Salvo specifiche disposizioni di legge, non è consentito liquidare spese se non in ragione delle forniture effettuate, dei lavori eseguiti e dei servizi prestati.
  2. la rispondenza della fornitura o prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai prezzi, termini di consegna ed alle altre condizioni pattuite;
  3. l'assunzione in carico dei beni da inventariare;
  4. la regolarità contabile e fiscale delle fatture, delle parcelle ed in genere delle note di spesa da liquidare.

(9)  L'ordinazione della spesa consiste nella disposizione impartita al cassiere di provvedere al pagamento della spesa stessa. Presso il cassiere devono essere depositate le firme delle persone autorizzate alla sottoscrizione dei titoli di spesa.

(10)  Il pagamento di qualsiasi spesa, tranne che per i pagamenti eseguiti per spese economali, deve essere fatto esclusivamente dal cassiere sulla base di mandati di pagamento firmato dal direttore amministrativo dell'Azienda oppure di ordinativi tratti su apertura di credito autorizzata a favore del Comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco, per le spese effettuate con i fondi a disposizione del medesimo.

(11)  Il pagamento avviene in uno dei seguenti modi:

  1. versamento in contanti e firma di quietanza del creditore;
  2. accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
  3. commutazione in quietanza di incasso a favore dell'Azienda speciale, per ritenute effettuate a qualunque titolo sui pagamenti.

(12)  I rendiconti semestrali delle spese pagate dai funzionari delegati dell'Azienda speciale sono sottoposti al controllo del collegio dei revisori dei conti dell'Azienda.

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