(1) Le variazioni al bilancio, esclusi i prelevamenti dal fondo di riserva e le variazioni al titolo III, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale. Le deliberazioni di variazione al bilancio sono trasmesse alla Giunta provinciale per l'approvazione. L'approvazione della Giunta provinciale costituisce requisito per l'esecutività delle deliberazioni medesime.
(2) Le variazioni al bilancio devono lasciare inalterato l'equilibro finanziario ed economico del bilancio stesso. Sono vietati storni di fondi tra capitoli finanziati con risorse vincolate a determinati utilizzi. Sono inoltre vietati storni di fondi tra i capitoli dei servizi per conto di terzi e tra questi e gli altri capitoli del bilancio.