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c) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 361)
Regolamento relativo all'ordinamento dei servizi antincendi e della protezione civile

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 28 ottobre 2003, n. 43.

Art. 17 (Servizi in economia)

(1)  Le forniture, i servizi ed i lavori compresi nei preventivi approvati dal Consiglio di amministrazione a sensi dell'articolo 26, lettera b) dellalegge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, possono essere eseguiti in economia a cura del direttore, od altro responsabile preposto al servizio, nei limiti delle deleghe conferite e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 16.

(2)  L'esecuzione in economia avviene:

  1. in amministrazione diretta, per le provviste a pronta consegna e quando non è necessario l'intervento di imprenditori, impiegando personale dipendente e materiali e mezzi di proprietà;
  2. a cottimo fiduciario, quando si renda necessario od opportuno l'intervento di un imprenditore;
  3. con sistema misto, ossia parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

(3)  I pagamenti delle merci acquistate o dei lavori eseguiti avvengono, di regola, con mandato di pagamento a favore dei singoli creditori.

(4)  Tra i servizi effettuati in economia possono essere autorizzati dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda anche riscossioni di diritti o spettanze varie.

(5)  Tutte le somme riscosse in economia dai competenti direttori o altri funzionari autorizzati vengono debitamente registrate in specifica contabilità e versate periodicamente al cassiere dell'Azienda speciale, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione, con imputazione agli appositi capitoli del bilancio. Fino al versamento gli incaricati della riscossione sono responsabili delle somme riscosse o detenute.

(6)  Per i pagamenti delle spese economali il direttore o l'incaricato del servizio si avvalgono di anticipazioni di economato, autorizzate annualmente dal Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale a sensi dell'articolo 27, lettera d) del testo unico.

(7)  I pagamenti avvenuti tramite detti fondi sono registrati in apposito giornale di cassa e formano oggetto di rendiconto da approvare dal Consiglio di amministrazione, con imputazione sugli specifici capitoli del bilancio.

(8)  Le spese relative ai rendiconti approvati vengono rimborsate al direttore o all'incaricato del servizio con mandato diretto.

(9)  Alla scadenza dell'esercizio il funzionario assegnatario di un fondo di economato deve restituire la somma ricevuta in anticipo, salvo la parte già spesa per la quale sono in corso di approvazione e rimborso i relativi rendiconti. Il predetto funzionario è personalmente responsabile delle spese effettuate fino ad avvenuta approvazione dei relativi rendiconti.

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