(1) La gestione delle entrate consiste nell'accertamento, nella riscossione e nel versamento nella cassa delle spettanze finanziarie dell'Azienda speciale, anche se non previste in bilancio.
(2) L'entrata è accertata quando, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito, l'importo, il debitore e la scadenza del credito.
(3) La riscossione e il versamento delle entrate nella cassa avvengono a cura del cassiere dell'Azienda speciale, il quale rilascia quietanza per ogni riscossione.
(4) Il cassiere è obbligato a riscuotere ogni somma versata in favore dell'Azienda speciale anche se si tratta di entrate non previste in bilancio o previste in misura insufficiente. Di questi incassi il cassiere deve dare immediata comunicazione all'Azienda speciale, che provvede al riscontro delle entrate e all'imputazione delle stesse ai capitoli del bilancio dell'Azienda speciale.