(1) Qualora il bilancio di previsione per l'esercizio successivo non divenga esecutivo entro l'1 gennaio, la gestione è consentita in via provvisoria, fino ad un massimo di quattro mesi, sulla base del bilancio già deliberato oppure, in mancanza, dell'ultimo bilancio approvato, fino alla avvenuta esecutività del bilancio stesso, senza bisogno di apposita approvazione.
(2) Durante l'esercizio provvisorio del bilancio l'Azienda speciale può effettuare per ciascun capitolo spese non superiori mensilmente ad un dodicesimo dello stanziamento previsto, salvo spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o necessarie per evitare danni patrimoniali certi e gravi.