(1) Alle persone affette da permanente minorazione degli arti inferiori o superiori, che necessitano di un veicolo adattato, è concesso un rimborso per l'adattamento del proprio veicolo. 78)
(2) Alle persone affette da minorazioni agli arti inferiori è concesso inoltre un contributo per l'acquisto di un proprio veicolo adattato. 79)
(3) Sono ammesse a contributo o rimborso le spese per l'acquisto e per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli di proprietà della persona con disabilità, ivi comprese macchine agricole o operatrici, autorizzati dagli organi competenti.
(4) Il rimborso per l'adattamento è concesso nella misura massima del 100 per cento della spesa sostenuta, fino ad un massimo di otto volte la quota base.
(5) Il contributo per l'acquisto è concesso nella misura massima del 40 per cento della spesa, fino ad un massimo di dodici volte la quota base.
(6) Ai fini della concessione delle prestazioni di cui al presente articolo, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 3,5. 80)
(7) Il rimborso per l’adattamento è pari al 100 percento per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare fino al 30 percento per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.80)
(8) L’ammontare del contributo per l’acquisto è pari al 100 percento per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare fino al 10 percento per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.80)
(9) Uno stesso richiedente può beneficiare delle prestazioni in oggetto una sola volta nell'arco di sei anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati ed approvati dal Comitato tecnico di cui all'articolo 8. 81) 82)
(10) La Giunta provinciale può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio relative alla prestazione di cui al presente articolo. 83)