(1) Hanno accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno dodici mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:
- i cittadini italiani;
- i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea;
- i cittadini di Paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in Italia;
- i titolari dello status di rifugiato;
- i titolari dello status di protezione sussidiaria. 31)
(2) Dopo cinque anni di dimora stabile e ininterrotta residenza in provincia di Bolzano hanno altresì accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale, alle stesse condizioni delle persone di cui al comma 1, le seguenti persone, qualora legalmente soggiornanti sul territorio nazionale:
- i cittadini di Paesi terzi;
- gli apolidi. 32)
(2-bis) Qualora il nucleo familiare considerato ai fini delle prestazioni di assistenza economica sociale sia composto da almeno una delle persone di cui al comma 1, le persone di cui al comma 2 che l’hanno raggiunta con ricongiungimento familiare hanno accesso alle predette prestazioni alle sue stesse condizioni. 33)
(2-ter) Per interruzione della dimora stabile di cui al presente articolo si intende un’assenza continuativa dal territorio provinciale superiore a sei settimane, non giustificata da motivi di lavoro o salute o da altri motivi non imputabili alla persona. 34)
(3) 35)
(4) 36)
(5) Si può prescindere dal possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 solo in caso di eccezionali situazioni personali o familiari che richiedano interventi urgenti ed indifferibili. 37) 38)