(1) Alle persone titolari di un assegno o una pensione sociale, così come di una integrazione al trattamento minimo o maggiorazione sociale della pensione o di trattamenti pensionistici equivalenti, è concesso un contributo a rimborso delle spese accessorie relative all'alloggio secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
(2) Il contributo è concesso per un periodo di 12 mesi. L’erogazione avviene in una o al massimo due soluzioni dietro presentazione della documentazione di spesa relativa al periodo di concessione o della corrispondente dichiarazione sostitutiva.
(3) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo è fatto rinvio alle disposizioni che trovano applicazione per la prestazione di cui all’articolo 20, ad eccezione di quanto previsto al comma 13 dello stesso articolo. 54)