(1) Per la prestazione reddito minimo di inserimento è prevista la compartecipazione del nucleo familiare collegato di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. Ai fini della determinazione dell’ammontare della prestazione di cui all'articolo 19, viene calcolato l’importo della partecipazione dei nuclei familiari collegati e questo viene detratto dall’ammontare della prestazione spettante al nucleo familiare di fatto. La partecipazione è richiesta al nucleo familiare collegato sia del richiedente che del coniuge o del partner facente parte del nucleo familiare di fatto.
(2) Il nucleo familiare collegato è chiamato a partecipare nella misura del 30 percento della parte eccedente il doppio del suo fabbisogno. 39)
(3) Il comitato tecnico di cui all’articolo 8 può esonerare il nucleo familiare collegato dalla partecipazione o ridurla fino ad un massimo del 75 per cento, se da specifica documentazione dell’autorità giurisdizionale o di pubbliche autorità risultano circostanze da cui si possa dedurre una causa oggettiva di estraneità del nucleo familiare collegato in termini di rapporti affettivi o economici rispetto all’utente. 40)