(1) In esecuzione dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12, alle persone sottoposte ad amministrazione di sostegno è concesso un contributo per il pagamento dell'equa indennità assegnata dal giudice tutelare all’amministratore di sostegno.
(2) Il contributo è concesso solo qualora l’amministratore di sostegno soddisfi tutti i seguenti requisiti:
(3) Ai fini della concessione della prestazione di cui al presente articolo, si considera il nucleo familiare di fatto. Il suddetto nucleo non deve avere una situazione economica con valore superiore a 1,22.
(4) Il contributo è concesso fino ad un importo massimo di 1.200 euro annui. In caso di nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22, la prestazione è erogata nella misura massima del 100 per cento.
(5) Il contributo è concesso per un periodo di dodici mesi e può essere concesso più volte a seguito di nuova domanda. L'erogazione avviene in un'unica soluzione dietro presentazione dell’atto con cui il giudice tutelare ha approvato la liquidazione dell'equa indennità. 64)