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c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 301)
Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

Art. 24 (Spese di accompagnamento o di trasporto) 67)    delibera sentenza

(1)  Alle persone con una disabilità permanente che non sono in grado di utilizzare i mezzi del trasporto pubblico è concesso un rimborso delle spese di trasporto. L’impossibilità ad usare i mezzi di trasporto pubblici deve essere documentata da un certificato medico.

(2)  In alternativa al trasporto effettuato da imprese o associazioni svolgenti tale servizio, alle persone con una disabilità permanente che sono in grado di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico solo se accompagnate, è concesso un rimborso per la spesa del servizio di accompagnamento. La necessità di accompagnamento deve essere attestata da un parere dell’operatore competente del distretto sociale.

(3)  L’utente ha diritto al rimborso delle spese di trasporto o per il servizio di accompagnamento, di andata e ritorno, dalla propria abitazione sino:

  1. ai servizi sociali semiresidenziali situati sul territorio provinciale;
  2. ai servizi di prevenzione, cura e riabilitazione;
  3. al posto di lavoro oppure alla sede indicata nel progetto di inserimento lavorativo o nella convenzione individuale per l’occupazione lavorativa, entro i confini del territorio provinciale. 68)

(4)  Le persone con disabilità che frequentano la scuola dell’infanzia, scuole di ogni ordine e grado o l’università non hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto o del servizio di accompagnamento di cui al comma 3 durante l’orario scolastico o durante le lezioni universitarie frequentate. 69)

(5)  Il rimborso delle spese di trasporto o del servizio di accompagnamento per raggiungere i servizi di cui al comma 3, lettera b), è concesso solo qualora la necessità di tale trasporto sia attestata dal competente servizio specialistico del Comprensorio sanitario. 70)

(6)  Il trasporto delle persone può essere effettuato:

  1. con mezzo di trasporto privato;
  2. da imprese o associazioni svolgenti servizio di trasporto.

(7)  In deroga alle disposizioni di cui ai commi 11 e 12, il rimborso per il trasporto effettuato da imprese e associazioni per il raggiungimento del posto di lavoro è indipendente dal valore della situazione economica del nucleo familiare; in particolare, esso equivale alle spese ammesse, detratta la quota corrispondente alle tariffe del trasporto pubblico per il percorso effettuato. La deroga suddetta vale anche per chi raggiunge il posto di lavoro guidando autonomamente un proprio veicolo adattato; il rimborso in questo caso equivale all'importo chilometrico previsto per il trasporto effettuato con il mezzo di trasporto privato, detratta la quota corrispondente alle tariffe del trasporto pubblico per il percorso effettuato. 71)

(8)  La concessione della prestazione di cui al presente articolo è subordinata al parere dell’operatore competente del distretto sociale, che valuta le modalità di effettuazione del trasporto, anche in riferimento ad altre forme di accompagnamento e trasporto alternative, allo scopo di ottimizzare le risorse, tenendo conto delle esigenze della persona e delle eventuali disponibilità presenti sul territorio. Per le forme di accompagnamento e trasporto alternative, la proposta dell’operatore è sottoposta alla decisione del comitato tecnico di cui all’articolo 8. 72)

(9) 73) 

(10)  Le spese ammesse e gli importi massimi del rimborso sono determinati dalla Giunta provinciale e si distinguono a seconda del tipo di prestazione.

(11)  Ai fini della concessione delle prestazioni il nucleo familiare non deve avere una situazione economica con valore superiore a 3,5.

(12)  Le prestazioni ammontano al 100 percento delle spese ammesse e degli importi massimi previsti per i nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2; decrescono in modo lineare fino ad azzerarsi per i nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.

(13)  La prestazione è concessa per un periodo massimo di dodici mesi e può essere concessa più volte a seguito di nuova domanda.

(14)  Salvo accordi diversi tra richiedente e distretto sociale, l’erogazione della prestazione avviene mensilmente e fa seguito alla presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.74) 

(15)  La Giunta provinciale può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio relative alla prestazione di cui al presente articolo. 75) 

massimeDelibera 5 dicembre 2023, n. 1072 - Criteri per il calcolo della compartecipazione tariffaria per l’utilizzo dei servizi per persone con disabilità, con malattie psichiche e con dipendenze patologiche
massimeDelibera 21 febbraio 2017, n. 213 - Approvazione delle "Linee guida per la concessione di prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità e degli invalidi di guerra e di servizio" - Revoca delle Deliberazioni della Giunta provinciale n. 873 del 10.03.2013 "Criteri relativi alle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità - allegato A" e n. 1469 del 26.09.2011 "Criteri per la concessione della prestazione Vita indipendente e partecipazione sociale ai sensi dell'art. 25 del vigente DPGP 11 agosto 2000 n. 30" (modificata con delibera n. 1043 del 07.12.2021)
67)
La rubrica dell'art. 24 è stata così sostituita dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2.
68)
L'art. 24, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P.22 novembre 2019, n. 29.
69)
L'art. 24, comma 4,è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2, e successivamente dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
70)
L'art. 24, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2.
71)
L'art. 24, comma 7, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 7 gennaio 2014, n. 2, e successivamente dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 8 giugno 2018, n. 16.
72)
L'art. 24, comma 8, è stato prima sostituito dall'art. 7, comma 2, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25, e successivamente così modificato dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
73)
L'art. 24, comma 9, è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lettera c), del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
74)
L'art. 24 è stato prima sostituito dall'art. 10 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50, poi modificato dall'art. 1 del D.P.P. 30 settembre 2002, n. 36, sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, ed infine così sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43.
75)
L'art. 24, comma 15, è stato aggiunto dall'art. 8, comma 2, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
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