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c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 301)
Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

Art. 19 (Reddito minimo di inserimento)   delibera sentenza

(1)  Il reddito minimo di inserimento è finalizzato al sostegno economico e sociale delle persone esposte al rischio di marginalità sociale ed impossibilitate per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare.

(2)  La prestazione per il raggiungimento del reddito minimo di inserimento spetta qualora il nucleo familiare non disponga di un valore della situazione economica superiore a 1,35. 41)

(3)  La prestazione è pari al 1,35 volte il fabbisogno per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a zero e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per il nucleo familiare con valore della situazione economica pari a 1,35. Per nuclei familiari composti fino a 4 componenti la prestazione mensile erogata non puó essere superiore a euro 1.100,00, da 5 o 6 componenti non superiore a euro 1.300,00 e per nuclei familiari composti da 7 e più componenti non superiore a euro 1.500,00; gli importi massimi vengono fissati annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base. 42)

(3-bis)  Per il calcolo del fabbisogno delle persone che condividono un alloggio collettivo, che non sono membri del nucleo familiare di fatto e che sono seguite dal distretto sociale di competenza attraverso la prestazione di accompagnamento socio-pedagogico abitativo o da un servizio sanitario specialistico all’interno di un progetto di autonomia abitativa, si applica quanto previsto per le persone che vivono da sole dall’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. 43)

(4)  La prestazione è concessa per un periodo minimo di tre mesi e massimo di sei mesi ed è erogata mensilmente. Nel caso di reddito derivante esclusivamente da pensione, può essere concessa ed erogata per un periodo massimo di dodici mesi. Nel caso di un utente che ha più di 75 anni e vive da solo, non ha un nucleo familiare collegato e ha un reddito derivante prevalentemente da pensione, la prestazione è concessa ed erogata per un periodo di dodici mesi; trascorso tale periodo, la prestazione viene ricalcolata d’ufficio ed è concessa per ulteriori dodici mesi. Lo stesso vale nel caso di due persone conviventi che presentano entrambe i citati requisiti. 44)

(5)  In caso di motivate necessità o indicazioni particolari sul piano assistenziale, la prestazione può essere concessa anche per un periodo inferiore a tre mesi. Allo stesso modo, se sussistono controindicazioni sul piano assistenziale rispetto all’erogazione mensile in un’unica soluzione della prestazione, il comitato tecnico di cui all’articolo 8 può decidere che la prestazione sia erogata a rate. 45) 

(6)  La prestazione è ripetibile a seguito di nuova domanda.

(7)  Per ogni componente del nucleo familiare che, senza giustificati motivi, non si attivi o si attivi in modo insufficiente per il mantenimento proprio e del nucleo familiare, in particolare attraverso la ricerca di lavoro, o non eserciti le attività di cui al comma 8, la prestazione, salvo quanto previsto al comma 7-ter, è progressivamente ridotta, previa comunicazione scritta all’interessato, di un importo non superiore al 170 per cento della quota base. 46)

(7-bis)  Se uno o più componenti del nucleo familiare, per almeno due volte complessivamente, rifiutano o interrompono in anticipo, senza giustificati motivi, i programmi personalizzati di integrazione sociale di cui all’articolo 35 o le attività di cui al comma 8 del presente articolo, il nucleo familiare, è escluso dalla presente prestazione per un periodo di dodici mesi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell’ultimo rifiuto o dell’ultima interruzione. 47)

(7-ter)  Nei casi di cui al comma 7 al nucleo familiare deve comunque essere garantita una disponibilità economica pari al 25 per cento della quota base per ogni minore presente nel nucleo stesso. 48)

(7-quater) La valutazione delle circostanze di cui ai commi 7 e 7-bis e la relativa decisione in merito alla riduzione della prestazione o all’esclusione dalla stessa spettano al comitato tecnico di cui all’articolo 8. 49)

(8)  In presenza di cause oggettive il comitato tecnico può decidere, anche a seguito di un parere motivato del centro di mediazione lavoro, che le persone, anziché cercare lavoro, esercitino le attività concordate e disciplinate esplicitamente nell’ambito del programma di interventi di integrazione sociale di cui all’articolo 35. 50) 51)

massimeDelibera 9 giugno 2015, n. 699 - Criteri relativi allo svolgimento dei tirocini nell'ambito delle attività per l'integrazione sociale di persone in carico ai servizi sociali
41)
L'art. 19, comma 2 è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.
42)
L'art. 19, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12, e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.
43)
L'art. 19, comma 3-bis, è stato inserito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
44)
L'art. 19, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 5, comma 2, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12, poi dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43, ed infine dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 22 novembre 2019, n. 29.
45)
L'art. 19, comma 5, è stato prima sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43, poi dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 2, e dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26, ed infine dall'art. 3, comma 5, del D.P.P. 22 novembre 2019, n. 29.
46)
L'art. 19, comma 7, è stato prima sostituito dall'art. 5, comma 3, del D.P.P. 11 aprile 2012, n. 12, poi dall'art, 4, comma 2, del D.P.P. 3 dicembre 2012, n. 43, e dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 21ed infine così modificato dall’art. 2, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 31, e si applica alle domande presentate a decorrere dal 21 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 11, comma 1, dello stesso D.P.P.
47)
L'art. 19, comma 7-bis, è stato inserito dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 21.
48)
L'art. 19, comma 7-ter, è stato inserito dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 17 giugno 2014, n. 21.
49)
L'art. 19, comma 7-quater, è stato inserito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 23 dicembre 2022, n. 31.
50)
Il testo tedesco dell'art. 19, comma 8, è stato modificato dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
51)
L'art. 19 è stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
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