(1) Ai sensi e per le finalità dell’articolo 12 della legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13, alle donne vittime di violenza e maltrattamenti, che decidano di intraprendere un’azione legale nei confronti dell’autore della violenza, può essere concessa una prestazione, a copertura delle spese di assistenza legale, denominata “contributo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”.
(2) La prestazione di cui al comma 1 è concessa indipendentemente dal valore della situazione economica della donna e del suo nucleo familiare, così come dal requisito di dimora stabile e ininterrotta residenza in provincia di Bolzano, come disciplinato dall’articolo 17, commi 1 e 2.
(3) Ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13, la Giunta provinciale stabilisce i criteri di accesso e le modalità di concessione della prestazione di cui al presente articolo. 65)