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c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 301)
Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

Art. 22 (Prestazione specifica)     delibera sentenza

(1)  La prestazione può essere erogata per contribuire a soddisfare, in particolari circostanze della vita, bisogni che determinano una situazione di emergenza individuale o familiare non risolvibile con le altre prestazioni di assistenza economica.

(2)  La prestazione è concessa con decisione del comitato tecnico di cui all'articolo 8. 56)

(3)  Salvo diversa, motivata decisione del comitato tecnico, la prestazione è concessa nella misura massima dell'80% della spesa ammessa e viene erogata al 100% per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 2,22. 57) 58)

(3-bis) Per sostenere l’autonomia delle donne, la prestazione è concessa, in deroga al comma 3, per un importo pari a 400 euro mensili e indipendentemente dal valore della situazione economica a donne che sono in carico a un Centro antiviolenza del territorio provinciale e che al momento della presentazione della domanda non sono accolte nelle strutture residenziali del servizio Casa delle donne di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), della legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13. La prestazione è concessa per un periodo massimo di 12 mesi e non è reiterabile. 59)

(4)  Va data la precedenza ai casi che possono essere risolti completamente con la prestazione richiesta.60) 

(5)  La Giunta provinciale può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio relative alla prestazione di cui al presente articolo. 61)

massimeDelibera 21 febbraio 2017, n. 213 - Approvazione delle "Linee guida per la concessione di prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità e degli invalidi di guerra e di servizio" - Revoca delle Deliberazioni della Giunta provinciale n. 873 del 10.03.2013 "Criteri relativi alle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità - allegato A" e n. 1469 del 26.09.2011 "Criteri per la concessione della prestazione Vita indipendente e partecipazione sociale ai sensi dell'art. 25 del vigente DPGP 11 agosto 2000 n. 30" (modificata con delibera n. 1043 del 07.12.2021)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 433 del 06.12.2006 - Ricorso gerarchico - decisione di rigetto è atto confermativo del provvedimento originario - ricorso giurisdizionale avverso decisione su ricorso gerarchico improprio per diniego prestazioni specifiche - serve notificazione all'autorità emanante provvedimento originario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 441 del 21.12.2005 - Prestazioni sanitarie - spese mediche private - possibilità di assistenza sanitaria da parte strutture pubbliche - nessun rimborso - prestazione sociale di natura economica -reddito dei genitori
56)
Il testo tedesco dell'art. 22, comma 2, è stato modificato dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
57)
L'art. 22, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 21 agosto 2008, n. 45.
58)
Il testo tedesco dell'art. 22, comma 3, è stato modificato dall'art. 16, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
59)
L’art. 22, comma 3-bis, è stato inserito dall’art. 4, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2023, n. 31e si applica alle domande presentate a decorrere dal 21 ottobre 2023, ai sensi dell’art. 11, comma 1, dello stesso D.P.P.
60)
Il testo in lingua tedesca dell'art. 22 è stato sostituito dall'art. 8 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50.
61)
L'art. 22, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art. 19, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
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