(1) La prestazione può essere erogata per contribuire a soddisfare, in particolari circostanze della vita, bisogni che determinano una situazione di emergenza individuale o familiare non risolvibile con le altre prestazioni di assistenza economica.
(2) La prestazione è concessa con decisione del comitato tecnico di cui all'articolo 8. 56)
(3) Salvo diversa, motivata decisione del comitato tecnico, la prestazione è concessa nella misura massima dell'80% della spesa ammessa e viene erogata al 100% per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 2,22. 57) 58)
(3-bis) Per sostenere l’autonomia delle donne, la prestazione è concessa, in deroga al comma 3, per un importo pari a 400 euro mensili e indipendentemente dal valore della situazione economica a donne che sono in carico a un Centro antiviolenza del territorio provinciale e che al momento della presentazione della domanda non sono accolte nelle strutture residenziali del servizio Casa delle donne di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b), della legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13. La prestazione è concessa per un periodo massimo di 12 mesi e non è reiterabile. 59)
(4) Va data la precedenza ai casi che possono essere risolti completamente con la prestazione richiesta.60)
(5) La Giunta provinciale può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio relative alla prestazione di cui al presente articolo. 61)