(1) Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo il medico che:
- sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296; dei medici che esplichino la funzione di coordinatore di distretto, degli igienisti distrettuali di cui all'articolo 13 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1e successive modificazioni, dei medici che svolgono attività di emergenza sanitaria territoriale regolamentata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2020/91, nonché dei medici che svolgono attività di continuità assistenziale sotto forma di disponibilità domiciliare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del presente accordo, di quelli che svolgono attività di continuità assistenziale in forma attiva ai sensi dell'articolo 49 dell'accordo dei medici di medicina generale, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale del 3 dicembre 2007, n. 4149, con un numero di scelte inferiore a 500 e dei medici che esplicano, con autorizzazione del direttore del Comprensorio o di un suo delegato, attività presso i consultori familiari convenzionati;
- svolga funzioni fiscali per conto del Comprensorio o INPS, limitatamente all'ambito territoriale nel quale può acquisire scelte;
- fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- sia iscritto negli elenchi della medicina generale;
- svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato in branche diverse dalla pediatria;
- sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
- operi, a qualsiasi titolo, in presidi, strutture sanitarie, stabilimenti o istituzioni private convenzionati con il Servizio sanitario pubblico;
- intrattenga con un Comprensorio un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 8/quinquies del decreto legislativo n. 502/92e successive modifiche;
- sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai decreti legislativi n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99, e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
- fruisca di trattamento di quiescenza relativo ad attività convenzionate e dipendenti del Servizio sanitario nazionale fatta esclusione per i pediatri già titolari di convenzione per la pediatria all'atto del pensionamento;
- eserciti attività che configuri conflitti di interesse con il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario provinciale o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che esercitano attività che possano configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario provinciale.
(2) L'incompatibilità di cui al comma 1 lettera g) non opera nei confronti dei pediatri che presso le istituzioni ivi indicate svolgono unicamente attività di guardia medica o iniettoria e prelievo, essendo titolari di un numero di scelte non superiore al limite al di sotto del quale è compatibile l'attività del pediatra con quella di continuità assistenziale (500 scelte).
(3) Il pediatra che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del decreto legislativo n. 626/94, fermo quanto disposto dall'articolo 21 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire nuove scelte di familiari in età pediatrica dei dipendenti delle aziende per le quali opera.
(4) L'accertata situazione di incompatibilità deve essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10.
(5) Il medico è tenuto a segnalare sollecitamente al Comprensorio competente l'insorgere di una delle situazioni di incompatibilità.