(1) Ai sensi dell'articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7ed il relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2002, n. 18 ed in base all'articolo 3 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 gli interventi di formazione continua in ambito sanitario sono determinati dalla Giunta provinciale attraverso l'approvazione di un relativo piano triennale. Nella programmazione ed esecuzione della formazione continua si perseguono la realizzazione degli obiettivi e delle strategie del piano sanitario nazionale e provinciale, degli obiettivi formativi provinciali, degli obiettivi e strategie dell'Azienda sanitaria e degli obiettivi individuali del pediatra. Nel relativo rilevamento del fabbisogno formativo compiuto dall'Ufficio provinciale competente per la formazione in ambito sanitario è prevista la collaborazione con le Organizzazioni sindacali più rappresentative della Pediatria di libera scelta.
(2) L'attività di formazione continua si svolge di regola il sabato mattina.
(3) Il pediatra può - presso istituti di formazione in Italia o all'estero - a proprie spese partecipare alle iniziative di formazione, anche tramite la formazione a distanza o altre forme di formazione, come la formazione sul campo, non gestiti nè dall'Azienda sanitaria nè dalla Provincia.
(4) Il sistema della formazione continua su base oraria è sostituito integralmente da quello dei crediti ECM a livello nazionale e della Provincia autonoma di Bolzano.
(5) I pediatri devono documentare la partecipazione ai corsi di formazione continua secondo il sistema ECM. Nei riguardi del pediatra che nel triennio non abbia conseguito il minimo dei crediti formativi prescritti è attivato il procedimento disciplinare di cui all'articolo 10.
(6) Il pediatra che non frequenti i corsi obbligatori per due anni consecutivi è soggetto all'attivazione delle procedure di cui all'articolo 10 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a secondo dell'assenza qualora il medico non abbia frequentato preventivamente i corsi di recupero organizzati anche dall'Ordine dei Medici.
(7) In base ad accordi tra la Provincia, l'Ordine dei Medici, i sindacati firmatari del presente accordo, ed i Direttori delle Scuole di Specializzazione in Pediatria potranno essere attuate esperienze di didattica tutoriale per specializzandi, che coinvolgano pediatri, che siano disponibili. Tale attività non comporta incompatibilità nè riduzione del massimale.