(1) Il Comitato consultivo di cui all'articolo 9 deve essere istituito entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, salvo quanto stabilito con norma finale N. 4.
(2) Il Comitato di cui all'articolo 9 è validamente riunito se è presente la maggioranza dei suoi componenti.
(3) Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei componenti che partecipano alla votazione. I componenti che si assentano dall'aula al momento della votazione, per incompatibilità, e quanti dichiarano di astenersi dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.