(1) Il rapporto tra i Comprensori e i pediatri cessa:
(2) L'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito delle prestazioni previste dal presente accordo comporta il venir meno del rapporto con il Servizio sanitario provinciale, mediante le procedure previste dall'articolo 10.
(3) Il pediatra che, dopo cinque anni di iscrizione nello stesso elenco non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 150 unità, decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento è adottato dal competente Comprensorio, sentito l'interessato.
(4) Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2 nonché nel caso di cui al comma 1, lettera e) il pediatra può presentare nuova domanda di copertura delle zone carenti di assistenza pediatrica dopo quattro anni dalla cessazione.
(5) Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale.