(1) In sede provinciale è costituito un Comitato composto di:
(2) I rappresentanti dei pediatri devono essere iscritti nell'elenco provinciale dei medici pediatri convenzionati.
(3) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica.
(4) In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di parte pubblica.
(5) La sede del Comitato è presso l'Assessorato Provinciale alla Sanità.
(6) Il Comitato ha il compito di esprimere parere obbligatorio sui seguenti punti:
(7) Il Comitato si riunisce ogni qualvolta una delle parti lo richieda entro 15 giorni dalla richiesta.