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c) Accordo 15 settembre 2008 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta
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1)
Pubblicato nel Supplemento n. 1 al B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 14 (Esercizio del diritto di sciopero)

(1) Nel campo dell'assistenza pediatrica sono prestazioni indispensabili ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, articolo 2, comma 2, le visite domiciliari urgenti e l'assistenza programmata ai malati terminali .

(2) Le prestazioni di cui sopra, in caso di sciopero della categoria dei medici pediatri, verranno garantite, nel rispetto della legge n. 146/90, con una delle seguenti modalità, liberamente decise dai sindacati firmatari del presente accordo, previa comunicazione ai Comprensori, all'Assessorato alla Sanità e per conoscenza al Commissariato del Governo:

  1. Ogni pediatra scioperante risponde in prima persona nei confronti dei propri pazienti, garantendo l'effettuazione delle prestazioni indispensabili previste dalla legge a tariffa libero professionale o gratuitamente in caso di sciopero parziale;
  2. i medici pediatri scioperanti indicano i nominativi di alcuni di loro che, a turno, garantiranno le prestazioni indispensabili, a tariffa libero professionale o gratuitamente in caso di sciopero parziale.

(3) Il diritto di sciopero delle organizzazioni sindacali dei pediatri è esercitato con un preavviso minimo di 10 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro. La proclamazione di scioperi relativi a vertenze sindacali, deve essere comunicata al Comprensorio. In caso di revoca di uno sciopero già indetto, le organizzazioni sindacali devono darne tempestiva comunicazione al Comprensorio.

(4) Per i pediatri che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo commettono infrazione da valutare ai sensi dell'articolo 10.

(5) Le Organizzazioni sindacali si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:

  1. nel mese di agosto;
  2. nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
  3. nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali per i rispettivi ambiti territoriali;
  4. nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
  5. nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

(6) In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

(7) In caso di astensione dall'attività assistenziale in dipendenza di agitazioni indette dai Rappresentanti Sindacali dei Pediatri firmatari del presente accordo, il pediatra convenzionato è tenuto a comunicare per iscritto al Comprensorio con almeno 24 ore di preavviso, l'eventuale non adesione all'agitazione stessa.

(8) La mancata comunicazione comporta la trattenuta del compenso relativo al periodo di astensione dell'attività convenzionata.

(9) In caso di sciopero parziale di cui al comma 2, lettera a) ai pediatri partecipanti viene effettuato una trattenuta pari al 40 per cento dei compensi.

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