(1) Il pediatra è tenuto a comunicare sollecitamente al Comprensorio competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda per il conferimento di un incarico in una zona carente di cui all'articolo 16, o con la dichiarazione di cui al comma successivo, nonché l'insorgere di situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 2.
(2) In ogni caso il Comprensorio competente può richiedere annualmente al pediatra una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a 15 giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilità e le limitazioni del massimale.
(3) Il pediatra è altresì tenuto a soddisfare le richieste d'informazioni previste dall'articolo 24, lettera c), della legge n. 730/1983.
(4) In caso di astensione dall'attività assistenziale, in dipendenza di agitazioni sindacali proclamate dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, il pediatra è tenuto a dare comunicazione scritta alla Comprensorio di iscrizione l'eventuale non adesione all'agitazione entro 24 ore dall'inizio dell'agitazione. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del compenso relativo al periodo di astensione dall'attività convenzionata.