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c) Accordo 15 settembre 2008 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta
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1)
Pubblicato nel Supplemento n. 1 al B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 1 (Campo di applicazione, durata e decorrenza)

(1) Le Parti contraenti dichiarano che in sede di stipulazione del presente accordo – nel rispetto delle competenze della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi delle norme di attuazione dello statuto di autonomia approvato con D.P.R. 28.3.1975, n. 474, successive modifiche ed integrazioni e considerate le disposizioni di cui all'articolo 7/bis della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14e successive modifiche – sono rispettate le linee fondamentali definite nell'articolo 1 dell'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta.

(2) I medici pediatri, iscritti negli elenchi di cui all'articolo 15 del presente accordo, sono parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario Provinciale per il settore preposto alla tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva da 0 a 14 anni, nei suoi momenti di prevenzione, cura, riabilitazione e raggiungimento di uno stato di maturità psico-fisica, in una visione globale di servizio per il cittadino nel quadro dei piani sanitari nazionali e provinciali.

(3) La presente convenzione provinciale regola, ai sensi dell'articolo 7/bis della legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14e successive modifiche, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, che si instaura fra l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige – articolata in quattro Comprensori sanitari - di seguito nominati Comprensori ed i medici pediatri di libera scelta, di seguito nominati pediatri, per l'erogazione in forma diretta dell'assistenza specialistica pediatrica ai minori di cui al comma precedente mediante:

  1. assistenza primaria di pediatria;
  2. continuità assistenziale;
  3. attività programmata per i servizi territoriali;in un quadro normativo di coinvolgimento complessivo del pediatra per la tutela della salute agli assistiti affidatigli mediante la scelta.

(4) Il presente contratto riguarda il periodo 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 ed entra in vigore con il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione da parte della Giunta Provinciale, salvo le specifiche decorrenze espressamente indicate.

(5) Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto. Le relative trattative devono essere iniziate entro tre mesi dalla data di scadenza del contratto disdetto.

(6) Se una delle parti negoziali riconosca la necessità di modificare o integrare il presente contratto chiede l'apertura di contrattazione in merito. A tale fine le parti si incontrano entro un mese dalla richiesta.

(7) A decorrere dal 1° luglio 2008 e dopo la scadenza del contratto, fino al suo rinnovo, tutte le voci relative al trattamento economico sono aumentate con le decorrenze e secondo le misure previste nel contratto collettivo di comparto per gli aumenti della retribuzione base per il personale sanitario medico-veterinario nel servizio sanitario provinciale inserito nella fascia funzionale A.

(8) Il presente contratto copre, sia per quanto riguarda l'assetto giuridico che quello economico, i periodi di vacanza contrattuale prima del 1° gennaio 2008.

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