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c) Accordo 15 settembre 2008 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta
3

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1)
Pubblicato nel Supplemento n. 1 al B.U. 30 settembre 2008, n. 40.

Art. 3 (Sospensione del rapporto convenzionale)

(1) Il pediatra deve essere sospeso dagli incarichi della pediatria di famiglia:

  1. in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all'articolo 10:
  2. per sospensione dall'albo professionale. In materia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154;
  3. per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonché nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
  4. in caso di emissione, da parte dell'Autorità Giudiziaria, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, quali arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o luogo di cura, divieto di dimora nel territorio dell'ambito territoriale di attività convenzionale o nel territorio del Comprensorio, che impediscano il corretto svolgimento dell'attività convenzionata di studio e domiciliare.

(2) Il pediatra è sospeso dall'attività di pediatra di famiglia:

  1. in caso di malattia o infortunio non occorsi nello svolgimento delle attività professionali convenzionate, per la durata massima di tre anni nell'arco di cinque;
  2. per partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale aventi carattere istituzionale e che siano preventivamente autorizzati dal Comprensorio;
  3. per motivi di studio relativi a partecipazione a corsi di formazione diversi da quelli obbligatori di cui all'articolo 6 del presente accordo, accreditati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano durata superiore a 30 giorni consecutivi e fino alla concorrenza di un limite massimo di 60 giorni all'anno, che abbiano come oggetto argomenti di interesse per la pediatria di famiglia e che siano preventivamente autorizzati dal Comprensorio.

(3) Il pediatra in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del presente accordo, può richiedere la sospensione dell'attività convenzionale per tutto o per parte del periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti e con sostituzione totale o parziale della propria attività lavorativa.

(4) Il pediatra ha diritto ad usufruire di sospensione parziale dell'attività convenzionale, con sua sostituzione part-time e per periodi anche superiori a sei mesi, comunque non superiori a 18 mesi nell'arco di cinque anni, per:

  1. allattamento o assistenza a neonati entro i primi 12 mesi di vita;
  2. adozione di minore nei primi 12 mesi dall'adozione;
  3. assistenza a minori conviventi non autosufficienti;
  4. assistenza a familiari conviventi, anche temporaneamente, con inabilità pari al 100 per cento e titolari di indennità di accompagnamento.

(5) Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 la sospensione non comporta la sospensione del rapporto convenzionale nè soluzione di continuità del rapporto stesso ai fini dell'anzianità di servizio.

(6) Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d) il Comprensorio provvede direttamente alla sostituzione del pediatra retribuendo direttamente ed integralmente il sostituto. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 il pediatra deve farsi sostituire seguendo le modalità stabilite dall'articolo 19.

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