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e) Decreto del Presidente della Provincia 23 ottobre 2023, n. 361)
Regolamento sulla riscossione coattiva delle entrate

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1)
Pubblicato nel B.U. 26 ottobre 2023, n. 43.

Art. 9 (Oneri di riscossione a carico del debitore/ della debitrice)

(1) Al debitore/Alla debitrice vengono addebitati i seguenti importi corrispondenti all’onere di riscossione e al rimborso delle spese connesse allo svolgimento della riscossione coattiva. L’onere di riscossione in favore della Società è calcolato sugli importi iscritti a riscossione coattiva ai sensi dell’articolo 6 e incassati dalla Società. L’onere di riscossione viene addebitato al debitore/alla debitrice come segue:

  1. qualora l’incasso avvenga entro il termine di 60 giorni dal giorno di notifica dell’atto di ingiunzione di pagamento, gli oneri ammontano al 3 per cento delle somme riscosse dalla Società, fino a un importo massimo di 300 euro, o alla diversa misura eventualmente stabilita dall’articolo 1, comma 803, lettera a), della legge n. 160/2019 per pagamenti eseguiti entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto;
  2. qualora l’incasso avvenga dal sessantunesimo giorno decorrente dal giorno di notifica dell’atto di ingiunzione di pagamento, gli oneri ammontano al 6 per cento delle somme riscosse dalla Società, fino a un importo massimo di 600 euro, o alla diversa misura eventualmente stabilita dall’articolo 1, comma 803, lettera a), della legge n. 160/2019 per pagamenti eseguiti oltre il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell’atto.

(2) Per la riscossione coattiva delle entrate disciplinate dalle disposizioni dell’articolo 1, commi da 792 a 804, della legge n. 160/2019, gli oneri di riscossione si applicano come previsto dall’articolo 1, comma 803, lettera a), della medesima legge.

(3) Oltre agli oneri di riscossione di cui ai commi 1 e 2, sono addebitati gli importi relativi al rimborso delle spese di notifica e di comunicazione di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva, nonché le spese relative alle procedure attivate nella misura fissata dall’articolo 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160/2019.

(4) Gli oneri di riscossione determinati ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano a tutte le posizioni debitorie contenute nei flussi caricati positivamente ai sensi dell’articolo 6, comma 5, dal 1° gennaio 2024. Alle posizioni debitorie contenute nei flussi caricati positivamente prima di tale data continueranno ad applicarsi gli oneri di riscossione in vigore alla data del caricamento del rispettivo flusso.

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