(1) A decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data di notifica dell’atto di ingiunzione di pagamento sono dovuti anche gli interessi di mora, calcolati giornalmente dal primo giorno successivo alla notifica dell’atto, nella misura pari al tasso di interesse legale, su base annua, aumentato di due punti percentuali ai sensi dell’articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(2) Gli interessi di mora previsti e calcolati ai sensi dell’articolo 1, comma 802, della legge n. 160/2019 sono determinati nella misura pari al tasso di interesse legale, su base annua, aumentato di due punti percentuali.
(3) Gli interessi di mora dovuti ai sensi dei commi 1 e 2 sono calcolati solo sull’importo dell’entrata e non sull’intero debito iscritto a riscossione coattiva, comprendente sanzioni e interessi.
(4) Sulle somme iscritte a riscossione coattiva da versare in modo rateale in seguito alla concessione della rateazione di cui all’articolo 11 sono dovuti gli interessi per la dilazione di pagamento nella misura pari al tasso di interesse legale, su base annua, aumentato di un punto percentuale, in vigore alla data di emissione del provvedimento di rateazione.
(5) In caso di autorizzazione al pagamento rateale dei debiti, gli interessi sono calcolati secondo le seguenti modalità:
- gli interessi di mora dovuti ai sensi del comma 1 sono calcolati a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica dell’atto di ingiunzione di pagamento fino alla data di presentazione della domanda di rateazione; gli interessi di mora dovuti ai sensi del comma 2 sono calcolati invece dal trentunesimo giorno successivo all’esecutività dell’atto di cui all’articolo 1, comma 792, della legge n. 160/2019, fino alla data di presentazione della domanda di rateazione. In caso di presentazione della domanda di rateazione in data antecedente ai termini di maturazione degli interessi di mora, questi non sono dovuti;
- gli interessi di rateazione sono calcolati ai sensi del comma 4 e ripartiti secondo il piano di ammortamento a rata costante cosiddetto “alla francese”;
- in caso di revoca del beneficio della rateazione, gli interessi di mora di cui al comma 1 o al comma 2 sono dovuti a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda di rateazione, oppure dalla data di decorrenza del calcolo degli stessi se la domanda di rateazione è stata presentata prima del termine di maturazione previsto dai commi 1 o 2.