(1) Il/La responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva delle entrate provvede alla creazione delle liste di carico relative alle posizioni da riscuotere tramite riscossione coattiva; l’operazione avviene mediante inserimento dei carichi nel portale messo a disposizione dalla Società oppure, in casi eccezionali, mediante trasmissione degli stessi alla Società attraverso altre modalità.
(2) Il formato delle liste di carico, le modalità e le regole da seguire, nonché il contenuto di tali carichi sono concordati tra l’ente e la Società.
(3) In ogni caso i carichi trasmessi devono essere completi e contenere i dati aggiornati. Salvo diversa previsione di legge, i crediti iscritti nei carichi devono essere certi, liquidi ed esigibili.
(4) Dopo aver caricato il flusso, la Società verifica l’esito del caricamento e l’eventuale presenza di anomalie. Se le liste di carico presentano anomalie, deve esserne data comunicazione all’ente, che dovrà correggere le liste e, se necessario, ricaricarle.
(5) Concluso positivamente il caricamento del flusso, prima della conferma dello stesso e della sua acquisizione definitiva, il/la responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva deve effettuare un controllo definitivo del carico e trasmettere alla Società, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o con altra modalità prevista nella documentazione tecnica della Società, la minuta di carico generata dal programma gestionale della riscossione, debitamente sottoscritta dal/dalla responsabile oppure da un suo sostituto/una sua sostituta o delegato/delegata mediante firma digitale.
(6) La trasmissione alla Società del documento sottoscritto di cui al comma 5 comporta il passaggio in capo alla Società di tutte le operazioni successive, finalizzate alla riscossione coattiva delle posizioni trasmesse, e determina l’iscrizione del debito a riscossione coattiva.