(1) Il/la responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva delle entrate e, quindi, del merito della pretesa creditoria e dell’approvazione dei carichi da trasmettere alla Società per l’iscrizione degli stessi a riscossione coattiva viene individuato/individuata dal rispettivo ente.
(2) Per le entrate la cui gestione complessiva è affidata mediante contratto di servizio alla Società, il/la responsabile del procedimento di iscrizione del debito a riscossione coattiva delle stesse e, quindi, del merito della pretesa creditoria e dell’approvazione dei carichi da iscrivere a riscossione coattiva è il direttore/la direttrice della Società, il/la quale può delegare tale funzione a collaboratori e collaboratrici della Società con atto scritto.
(3) Responsabili del procedimento di riscossione coattiva, alle quali compete l’adozione degli atti di riscossione coattiva, sono una o più persone nominate dal consiglio di amministrazione della Società. Tali persone hanno anche il potere di certificare la conformità delle copie agli originali, in relazione a tutti gli atti di riscossione coattiva emessi dalla Società.
(4) Il/La responsabile del procedimento di notificazione degli atti è il messo notificatore/la messa notificatrice della Società, nominato/nominata ai sensi della normativa vigente con provvedimento degli enti competenti, previo superamento di un apposito esame di idoneità. La Società è autorizzata a valutare autonomamente la necessità di nuove nomine per svolgere il servizio a favore degli enti, ad individuare tra i propri dipendenti coloro che dovranno essere formati ai fini della nomina a messo notificatore/messa notificatrice e a procedere all’attività di organizzazione del corso di formazione e qualificazione previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 159, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(5) La Società ha la facoltà di nominare uno/una o più funzionari e funzionarie responsabili della riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione in tutto il territorio nazionale. La nomina deve avvenire secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 793, della legge n. 160/2019.