(1) Il/La responsabile del procedimento di riscossione valuta l’opportunità di attivare procedure di natura cautelare ed esecutiva, nonché ogni altra azione prevista per legge, con riferimento all’importo del credito, alla solvibilità e alla consistenza patrimoniale del debitore/della debitrice, nonché all’economicità dell’azione da intraprendere.
(2) Sulla base dei criteri di cui al comma 1, la Società stabilisce la periodicità delle verifiche propedeutiche ai procedimenti di cui al presente articolo.
(3) Le azioni previste dal presente articolo sono svolte secondo le disposizioni normative applicabili ai procedimenti di cui agli articoli 3 e 4, nonché sulla base delle procedure operative interne adottate dalla Società.
(4) La Società procede all’annullamento dei preavvisi di fermo amministrativo, alla cancellazione dei fermi amministrativi iscritti e alla cessazione delle attività di pignoramento dei beni mobili registrati, qualora il debitore/la debitrice presenti una richiesta sottoscritta e corredata da documentazione idonea a dimostrare che il bene mobile in questione è destinato all’utilizzo da parte di una persona disabile o al trasporto della stessa. Il contenuto della richiesta, i documenti da presentare nonché le modalità di trasmissione degli stessi alla Società, così come eventuali ulteriori regole operative da seguire sono resi noti ai debitori e alle debitrici dalla Società tramite pubblicazione sul proprio sito internet.