(1) Su richiesta del debitore/della debitrice, presentata ai sensi dell’articolo 1, commi da 537 a 543, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche, la Società è tenuta a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione coattiva delle somme alla stessa affidate.