(1) La riscossione coattiva delle entrate degli enti può essere effettuata in proprio, oppure affidata dagli stessi ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche. In tali casi la riscossione coattiva viene effettuata con la procedura dell’ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modifiche, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, in quanto compatibili. Nei soli casi previsti all’articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modifiche, la riscossione coattiva viene effettuata con la procedura di riscossione tramite gli atti di accertamento e di sollecito esecutivi di cui all’articolo 1, commi da 792 a 804, della medesima legge, di seguito definito procedimento di riscossione mediante atto esecutivo. La riscossione coattiva può anche essere affidata all’Agente nazionale della riscossione. In tal caso la riscossione avviene mediante ruolo, ai sensi dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modifiche, e 13 aprile 1999, n. 112, e successive modifiche.