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e) Decreto del Presidente della Provincia 23 ottobre 2023, n. 361)
Regolamento sulla riscossione coattiva delle entrate

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1)
Pubblicato nel B.U. 26 ottobre 2023, n. 43.

Art. 11 (Rateazione del pagamento)

(1) Su apposita domanda del debitore/della debitrice, indirizzata alla Società, nella quale lo stesso/la stessa dichiari di versare in una situazione di temporanea difficoltà economica, il/la responsabile del procedimento di riscossione può, in base ai principi stabiliti dalla Società, autorizzare il pagamento rateale delle somme iscritte a riscossione coattiva secondo le modalità e condizioni di cui ai commi seguenti.

(2) Il debitore/La debitrice deve presentare la domanda di rateazione compilando l’apposita modulistica reperibile presso la Società o sul sito internet della stessa.

(3) Per richiedere la rateazione di importi fino a 120.000,00 euro è sufficiente che il debitore/la debitrice compili l’apposito modulo di cui al comma 2. Per richiedere la rateazione di importi superiori a 120.000,00 euro è necessario presentare, oltre all’apposito modulo di domanda, anche i documenti attestanti la situazione di temporanea difficoltà economica.

(4) La Società informa i debitori e le debitrici in merito al contenuto del modulo di domanda da compilare di cui al comma 2, ai documenti da presentare di cui al comma 3, nonché in merito alle modalità di trasmissione degli stessi alla Società e alle eventuali ulteriori regole operative da seguire.

(5) L’importo minimo di ciascuna rata mensile di pagamento è pari a 30,00 euro. Il numero massimo di rate mensili concedibili è pari a:

  1. 72 rate per importi fino a 10.000,00 euro;
  2. 120 rate per importi superiori a 10.000,00 euro.

(6) La Società può stabilire delle eventuali limitazioni, per situazioni specifiche o per determinate categorie di soggetti, alla concessione dei piani rateali come definiti dal presente articolo. Le relative regole sono pubblicate sul sito internet della Società.

(7) Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con piano di ammortamento a rata costante cosiddetto “alla francese”.

(8) Gli oneri dovuti, comprese le spese di notifica e le spese per eventuali procedure esecutive e cautelari già avviate e inclusi gli interessi di mora di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, sino alla data di presentazione della domanda di rateazione, vengono ripartiti in quota costante e aggiunti alle singole rate del piano concesso.

(9) Dalla data di presentazione della domanda di rateazione di cui ai commi 1 e 2 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa o dell'eventuale decadenza dal beneficio della rateazione, la Società non può iscrivere alcuna nuova ipoteca ai sensi dell’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, o alcun nuovo fermo di cui all'Art. 86 del medesimo decreto. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche iscritti in data antecedente alla presentazione della domanda di rateazione. Dalla data di presentazione della domanda e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa o dell'eventuale decadenza dal beneficio della rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, o terzi non abbiano reso dichiarazione positiva in merito alla sussistenza di debiti nei confronti del debitore esecutato/della debitrice esecutata o non sia stato già emesso un provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

(10) In caso di mancato pagamento, entro le scadenze previste, di otto rate anche non consecutive, o comunque della totalità delle rate previste dal piano di rateazione se le rate sono inferiori a otto, il debitore/la debitrice decade automaticamente dal beneficio della rateazione. L’importo ancora dovuto dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione, potrà essere immediatamente e automaticamente riscosso dalla Società e non potrà essere nuovamente rateizzato.

(11) La decadenza dal beneficio della rateazione non preclude al debitore/alla debitrice la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di debiti diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

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