(1) Il debitore/La debitrice può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini e secondo le modalità previste dalla legge.
(2) Al rimborso delle somme pagate a favore della Società provvede la Società stessa.
(3) La richiesta di rimborso indirizzata alla Società deve essere, a pena di nullità, motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. La richiesta deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dalla Società. La Società procede al rimborso anche senza la presentazione di una richiesta, qualora il diritto al rimborso derivi dall’emissione di un provvedimento di discarico da parte dell’ente.
(4) Gli interessi da corrispondere sulle somme oggetto di rimborso sono determinati nella misura di cui all’articolo 12, comma 1 oppure comma 2.