1. I contributi in conto capitale possono essere concessi solamente per iniziative con spese ammissibili di almeno 10.000,00 euro. Gli aiuti possono essere concessi esclusivamente per lavori ed acquisti eseguiti dopo la presentazione della relativa domanda di aiuto.
2. Le spese ammissibili per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di strutture per l’agriturismo non devono superare i seguenti importi massimi:
a) 90.000,00 euro in dieci anni,
b) l’importo di cui alla precedente lettera a) può essere aumentato al massimo di 20.000,00 euro, se si tratta di interventi di ristrutturazione di volume residenziale ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, lettera F).
c) l’importo di cui al punto 1) può essere aumentato al massimo di 10.000,00 euro, nel caso in cui con la realizzazione delle iniziative previste si ottenga una classificazione di almeno 3 fiori ai sensi dell’articolo 1/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, oppure, nel caso di aziende già classificate con 3 fiori, una classificazione di almeno 4 fiori;
d) un ulteriore aumento di 5.000,00 euro dell’importo massimo della spesa ammessa può essere riconosciuto a favore delle aziende che partecipano ad un programma realizzato con il sostegno della Provincia, volto all’introduzione e all’utilizzo di un marchio a favore dell’agriturismo;
e) le maggiorazioni di cui alle lettere da b) a d) del presente comma sono cumulabili.
3. Ai fini del calcolo dell’importo massimo spettante nel decennio si considerano gli ultimi dieci anni a partire dalla data dell’atto di concessione.