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Delibera 10 gennaio 2023, n. 25
Criteri per la concessione di aiuti nell’ambito dell’agriturismo (modificata con delibera n. 34 del 02.02.2024)

Allegato

Criteri per la concessione di aiuti nell’ambito dell’agriturismo

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano le modalità di concessione di aiuti per investimenti e le misure a favore delle attività agrituristiche, ai sensi dell’articolo 14 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, di seguito denominata legge provinciale.

Art. 2
Finalità

1. Finalità degli aiuti di cui ai presenti criteri sono l’incentivazione della multifunzionalità in agricoltura, la diversificazione del reddito degli imprenditori agricoli, nonché la valorizzazione della produzione agricola locale.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini dell’applicazione del presente regime di aiuti s’intende per:

A) “Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio”: la dichiarazione disciplinata dal decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, e denominata di seguito DURP; essa serve per rilevare la situazione economica dei beneficiari degli aiuti, tenendo conto del nucleo familiare del/della richiedente. In deroga a quanto disciplinato dal citato decreto:

a) i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 7/ter, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, sono considerati “nucleo familiare di base”:

b) nel caso in cui il richiedente abbia appena assunto l’azienda agricola o non sia in possesso dei presupposti oggettivi minimi di cui all’articolo 5, comma 1, al momento della stesura della DURP e nella DURP non risulti ancora un rispettivo reddito, la DURP viene aggiornata, facendo riferimento alla base annua e tenendo conto della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda;

c) non si considerano il patrimonio immobiliare e finanziario.

B) “Valore della situazione economica”: ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è il valore che misura la condizione economica del nucleo familiare, di seguito denominato VSE; per la sua determinazione si divide la somma del reddito annuale e del patrimonio, al netto degli elementi di riduzione, per il fabbisogno annuale del nucleo familiare. Per il calcolo del VSE si tiene conto delle deroghe di cui alla lettera A). L’attribuzione alle diverse fasce di reddito avviene ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche;

C) “Aziende a indirizzo produttivo misto”: le imprese agricole che esercitano attività in diversi ambiti della produzione primaria;

D) “Colture specializzate”: le colture agricole coltivate in modo professionale in pieno campo, che fanno parte della categoria delle colture arative (AA). Valgono le definizioni di cui al manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole;

E) “Punti di svantaggio”: i punti assegnati ad un’impresa agricola per gli svantaggi naturali che la caratterizzano, ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22.

F) “Interventi di ristrutturazione”, gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento di volume residenziale esistente da almeno 25 anni. L’ampliamento massimo ammesso del volume riferito all’iniziativa ammissibile all’aiuto non puó essere superiore al 20 per cento. La demolizione e conseguente ricostruzione non è considerata ristrutturazione.

Art. 4
Beneficiari

1. Possono beneficiari degli aiuti di cui al successivo articolo 5, comma 1, imprenditori agricoli singoli

a) che, ai sensi dell’articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche, svolgono direttamente l’attività agricola nell’azienda in qualità di proprietari, usufruttuari o affittuari, e

b) sono iscritti all’anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli, e

c) sono iscritti nell’elenco comunale di cui all’articolo 8, comma 4, della legge provinciale, oppure per i quali la Ripartizione provinciale Agricoltura ha accertato la sussistenza dei requisiti per l’esercizio delle attività agrituristiche.

“2.Gli aiuti a favore dei beneficiari di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nell’ambito di un importo complessivo fino a euro 300.000,00 nell’arco di tre anni.”;

3. Possono beneficiare degli aiuti di cui al successivo articolo 5, comma 3, enti ed associazioni che operano nel settore agricolo.

Art. 5
Iniziative ammesse

1. Per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, sono ammesse a finanziamento le seguenti iniziative:

a) costruzione, ristrutturazione e ampliamento di appartamenti per ferie o camere, nonché di locali ad uso comune riservati esclusivamente agli ospiti presso la sede dell’azienda agricola; sono oggetto di agevolazione esclusivamente gli appartamenti per ferie e le camere con un impianto igienico-sanitario interno completo; sono fatte salve le prescrizioni ai sensi delle norme per la tutela dei beni culturali;

b) costruzione, ammodernamento e ampliamento di locali per la somministrazione di pasti e bevande presso la sede aziendale, in malghe in esercizio, in ristori di campagna e lungo la rete ciclabile ai sensi della normativa vigente, inclusi i relativi nuovi arredamenti installati in modo fisso; questi locali possono essere agevolati solamente se l’azienda agricola raggiunge i requisiti minimi per la contabilità IVA;

2. Le iniziative di cui comma 1 sono ammissibili al finanziamento se il volume residenziale esistente presso la sede dell’azienda agricola, indipendentemente dalla destinazione d’uso, e il volume oggetto della domanda di aiuto, sono collocati in massimo due edifici separati.

3. Per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 3, possono essere ammesse ad agevolazione le seguenti spese per studi e ricerche, manifestazioni, convegni, materiale divulgativo e altre iniziative, che riguardano il settore agrituristico in generale:

a) spese per studi e ricerche che offrono alle organizzazioni beneficiarie dati e basi decisionali per le scelte in riguardo alla loro pianificazione delle strategie nelle azioni a favore dell’intero settore agrituristico,

b) spese per l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni e convegni:

- per pubblicazioni e siti web che preannunciano gli eventi

- per affitti di locali di esposizione e stand, nonché per il montaggio ed il smontaggio,

c) spese per materiale ed azioni pubblicitarie volte alla sensibilizzazione di un pubblico alquanto ampio. Non è permessa la pubblicizzazione di determinate aziende né di un marchio che non sia accessibile a tutte le aziende agrituristiche. Le spese riguardano:

- pubblicazioni in media cartacei ed elettronici

- siti web,

- spot pubblicitari nei media elettronici, radiofonici e televisivi contenenti informazioni sull’agriturismo in generale o categorie di beneficiari finali del settore, a condizione che siano informazioni neutre non riferite alle generalità di determinate aziende e che allo stesso istante offrano a tutti i relativi beneficiari finali l’opportunità di trarre vantaggio dall’effetto pubblicitario o essere coinvolti.

d) Spese per pubbliche relazioni e per attività di stampa, nonché cooperazioni in rete miranti allo sviluppo di mercati nazionali ed internazionali a favore del settore agrituristico.

4. Non sono oggetto di agevolazione le spese per il personale e le spese per la pubblicizzazione di offerte da parte di singole imprese agricole espressamente nominate, come cataloghi, articoli mediatici e spot pubblicitari riferiti a specifiche imprese, qualsiasi intervento o servizio diretto a favorire imprese o categorie di imprese.

Art. 6
Presupposti

1. L’impresa agricola del/della richiedente deve soddisfare i seguenti presupposti minimi:

a) coltivare due ettari di superficie a prato o di superfici foraggere avvicendate e allevare nella propria azienda quattro unità bovine adulte (UBA), oppure

b) coltivare un ettaro di superficie a frutticoltura o viticoltura, oppure

c) coltivare due ettari di superficie a colture specializzate.

Per il riconoscimento dei presupposti minimi valgono i rispettivi dati contenuti nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole. Le aziende a indirizzo produttivo misto che coltivano diverse colture agricole di cui alle lettere a), b) e c), devono avere almeno due ettari di superficie e le superfici frutti-viticole vengono moltiplicate per il fattore due.

2. Per le aziende con superfici a prato o superfici foraggere avvicendate è richiesto un carico di bestiame medio minimo di 0,5 UBA/ha di superficie foraggera e il carico di bestiame medio massimo di cui all’allegata tabella 1. Sono escluse da tale obbligo le aziende a indirizzo produttivo misto con massimo 3 UBA, che soddisfano i presupposti minimi di cui al comma 1, lettere b) e c). Il calcolo del carico bestiame medio avviene secondo quanto previsto dal Manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole, versione vigente.

3. Gli aiuti di cui all’articolo 5, comma 1, sono concessi esclusivamente ad imprenditori agricoli per i quali il VSE del nucleo familiare non superi la terza fascia di reddito e i cui componenti del nucleo familiare non esercitino, oltre alle attività agrituristiche, altre attività turistiche o extra-agricole; queste ultime sono ammesse solo se svolte con non più di due dipendenti a tempo pieno o lavoratori stagionali per un periodo complessivo analogo. Ai fini della concessione dell’aiuto si considera lo stesso anno fiscale preso a riferimento ai fini della DURP al momento della presentazione della rispettiva domanda. Per i richiedenti che al momento della presentazione della domanda di aiuto soddisfano i presupposti come giovani agricoltori, già insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto, il VSE del nucleo familiare non può superare la quarta fascia di reddito. Rimangono invariati i restanti presupposti previsti dal presente comma.

4. L’aiuto è concesso, se dopo la realizzazione dell’iniziativa per la quale è stato richiesto l’aiuto, l’impresa agricola consegue una classificazione pari ad almeno 3 fiori, ai sensi dell’articolo 1/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche.

5. La concessione dell’aiuto presuppone il possesso della formazione professionale prevista ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali per l’esercizio dell’attività agrituristica

6. Il/la richiedente deve avere la propria residenza presso la sede dell'azienda agricola, nella quale l’iniziativa di cui all’articolo 5 è realizzata.

7. Il rispetto dei presupposti viene verificato nei modi e nei momenti di seguito indicati:

a) al momento di presentazione della domanda:

1) i presupposti oggettivi di cui ai commi 1, 2 e 3;

b) al momento della concessione dell’aiuto:

1) i punti di svantaggio,

2) i presupposti oggettivi di cui ai commi 1 e 2;

c) nel caso in cui si debba temporaneamente sospendere l’allevamento del bestiame per lavori agli edifici ad uso aziendale oppure per cause di forza maggiore, il carico di bestiame minimo di cui al comma 2 del presente articolo, può essere comprovato anche al momento della liquidazione finale dell’aiuto; in tal caso non potrà essere effettuato un pagamento parziale;

d) al momento della liquidazione finale dell’aiuto:

1) i presupposti oggettivi di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6.

2) il carico di bestiame medio massimo, per il quale si applica una tolleranza pari a 0,1 UBA/ha di superficie foraggera.

Art. 7
Tipologia e misura dell’aiuto

1. Le iniziative di cui all’art. 5, comma 1 dei presenti criteri vengono agevolate tramite la concessione di aiuti in forma di contributi in conto capitale.

2. Non può essere concesso alcun contributo in conto capitale per la costruzione ex novo di strutture aggiuntive da adibire ad alloggi per ospiti, se nell’azienda sono già presenti 2 appartamenti per ferie oppure 4 camere. A tal fine si fa riferimento all’anno fiscale dell’azienda di cui all’articolo 6, comma 3. Nel caso in cui nell’azienda siano presenti meno di 2 appartamenti per ferie o meno di 4 camere, per la costruzione ex novo di strutture aggiuntive da adibire ad alloggi per ospiti può essere concesso un contributo solo fino al raggiungimento di uno dei suindicati limiti massimi. Nel caso in cui vi sia un appartamento per ferie in combinazione con qualche camera, il limite massimo complessivo è di 4 camere da letto. Le suddette limitazioni non si applicano in caso di interventi realizzati nei limiti della cubatura residenziale esistente da almeno 25 anni.

3. Per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, può essere concesso un contributo in conto capitale nelle seguenti misure massime:

a) fino al 50 per cento delle spese ammissibili per le aziende con almeno 40 punti di svantaggio;

b) fino al 40 per cento delle spese ammissibili per le aziende con meno di 40 punti di svantaggio;

c) fino al 30 per cento delle spese ammissibili per le aziende e le aziende ad indirizzo produttivo misto che soddisfano i presupposti minimi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) o c);

d) per le aziende con 75 o più punti di svantaggio o per le aziende di cui alle lettere a) e b), situate in zone economicamente depresse ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 55, è riconosciuta una maggiorazione non cumulabile di 10 punti percentuali. Non usufruiscono di tale maggiorazione le aziende che soddisfano i presupposti minimi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c).

4. Per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 3, possono essere concessi aiuti fino ad un massimo del 75 per cento delle spese ammissibili.

Art. 8
Importi minimi e massimi

1. I contributi in conto capitale possono essere concessi solamente per iniziative con spese ammissibili di almeno 10.000,00 euro. Gli aiuti possono essere concessi esclusivamente per lavori ed acquisti eseguiti dopo la presentazione della relativa domanda di aiuto.

2. Le spese ammissibili per la costruzione, l’ampliamento e l’ammodernamento di strutture per l’agriturismo non devono superare i seguenti importi massimi:

a) 90.000,00 euro in dieci anni,

b) l’importo di cui alla precedente lettera a) può essere aumentato al massimo di 20.000,00 euro, se si tratta di interventi di ristrutturazione di volume residenziale ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, lettera F).

c) l’importo di cui al punto 1) può essere aumentato al massimo di 10.000,00 euro, nel caso in cui con la realizzazione delle iniziative previste si ottenga una classificazione di almeno 3 fiori ai sensi dell’articolo 1/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, oppure, nel caso di aziende già classificate con 3 fiori, una classificazione di almeno 4 fiori;

d) un ulteriore aumento di 5.000,00 euro dell’importo massimo della spesa ammessa può essere riconosciuto a favore delle aziende che partecipano ad un programma realizzato con il sostegno della Provincia, volto all’introduzione e all’utilizzo di un marchio a favore dell’agriturismo;

e) le maggiorazioni di cui alle lettere da b) a d) del presente comma sono cumulabili.

3. Ai fini del calcolo dell’importo massimo spettante nel decennio si considerano gli ultimi dieci anni a partire dalla data dell’atto di concessione.

Art. 9
Determinazione delle spese ammissibili

1. Le spese ammissibili per la parte edile sono determinate ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. La misura massima delle spese ammissibili si ottiene moltiplicando i costi legali a metro quadrato, come stabiliti dalla Giunta provinciale per l’anno in cui viene emesso l’atto di concessione dell’aiuto, per i metri quadrati di superficie netta, e non può superare il relativo importo massimo di cui all’articolo 8, comma 2.

2. Le spese ammissibili di cui al comma 1 sono determinate, se ivi previste, in base all’elenco prezzi approvato annualmente dalla Commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, per i lavori in ambito agricolo e forestale. Nel caso di nuove costruzioni la determinazione delle spese ammissibili può avvenire sulla base di prezzi forfettari per metro cubo o metro quadrato.

3. In caso di lavori di ristrutturazione eseguiti su fabbricati soggetti a vincolo di tutela dei beni culturali o degli insiemi, le spese ammissibili di cui al comma 2 possono essere aumentate fino ad un massimo del 30 per cento, rispettando i rispettivi importi massimi di cui al precedente articolo 8, comma 2. I maggiori costi devono essere indicati specificatamente nel preventivo dettagliato e nello stato finale dei lavori dal libero/dalla libera professionista incaricato/incaricata.

Art. 10
Presentazione delle domande

1. Le domande di aiuto per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, redatte sul modulo appositamente predisposto, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura prima dell’inizio dei lavori o dell’effettuazione dell’acquisto. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) una dichiarazione sostitutiva relativa alla presentazione della DURP del/della richiedente e del suo nucleo familiare, valida alla data di presentazione della domanda;

b) una dichiarazione sostitutiva relativa alla presentazione di eventuali altre domande di aiuto presso altre amministrazioni pubbliche per la stessa iniziativa;

c) il progetto approvato dal comune con rispettivo titolo abilitativo, una relazione tecnica dettagliata e ogni altro adempimento eventualmente previsto dal procedimento di approvazione;

d) un preventivo di spesa dettagliato o in alternativa, per nuove costruzioni, un preventivo di spesa sommario con costi forfettari a metro cubo per volume abitativo oppure a metro quadrato per superficie abitativa, firmato da un libero/una libera professionista abilitato/abilitata;

e) il cronoprogramma delle attività.

2. Le domande di aiuti per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 3, devono essere presentate nell’arco temporale dal 1° dicembre al 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di riferimento delle attività assieme ai seguenti documenti:

a) un programma annuale che comprende in dettaglio le spese ammesse all’aiuto ai sensi dei presenti criteri,

b) una lista delle entrate previste a copertura della parte di spesa del programma annuale non coperta dall’aiuto richiesto.

Art. 11
Istruttoria della domanda

1. L’ufficio competente conferma per iscritto che la domanda è regolarmente pervenuta e comunica il codice unico di progetto (CUP) richiesto per l’iniziativa presentata, che deve essere riportato su tutta la documentazione di spesa che sarà presentata per la rendicontazione di cui all’articolo 14.

2. Se la domanda presentata è incompleta o non soddisfa i presupposti di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 3, l’ufficio provinciale competente richiede per iscritto la documentazione mancante; se trascorsi 60 giorni dalla relativa richiesta, la domanda non viene perfezionata, essa verrà archiviata.

3. Il termine per la conclusione del procedimento di concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri decorre dalla data in cui sono soddisfatti tutti i presupposti necessari.

Art. 12
Approvazione

1. Le domande presentate e complete sono approvate e ammesse ad aiuto, tenendo conto della data di presentazione e del cronoprogramma presentato, fino all'esaurimento degli stanziamenti disponibili nei capitoli di bilancio.

Art. 13
Anticipi

1. Per le iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, possono essere erogati, dopo l’inizio dei lavori e dopo l’approvazione dell’aiuto, anticipi fino al 50 per cento dell’aiuto impegnato nel rispettivo anno.

Art. 14
Liquidazione dell’aiuto

1. La liquidazione dell’aiuto concesso o del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo o un acconto, avviene su presentazione della relativa domanda recante il codice unico progetto (CUP) attribuito all’iniziativa agevolata, contenente una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, effettuati nel rispetto del progetto o del progetto di variante, corredata dalla documentazione di seguito elencata:

a) stato finale o parziale dei lavori eseguiti, redatto da un libero/una libera professionista abilitato/abilitata;

b) fatture quietanziate in caso di acquisto di attrezzature installate in modo fisso per locali in comune;

c) segnalazione dell’agibilità o dichiarazione di fine lavori;

d) dichiarazione di inizio attività per l’attività di agriturismo;

e) variante al progetto approvata, se necessaria;

f) polizza d’assicurazione contro gli incendi, che copra almeno le spese ammesse, se queste ultime superano l’importo di euro 25.000,00, nonché la quietanza dell’ultimo pagamento del premio;

g) dimostrazione della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 6, comma 5, nonché di cui all’articolo 8, comma 2, lettera d), se previsto.

2. Il beneficiario/La beneficiaria deve rendicontare le spese effettuate entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Per le attività la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il beneficiario/la beneficiaria deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno. Trascorso inutilmente questa ulteriore proroga il contributo è automaticamente revocato. Una possibile proroga del termine deve essere richiesta dal beneficiario per iscritto prima della sua scadenza.

Art. 15
Obblighi e sanzioni

1. La concessione dell’aiuto obbliga il/la richiedente a non mutare la destinazione d’uso dell’oggetto agevolato per almeno dieci anni dalla liquidazione finale.

2. Se la destinazione d’uso non viene rispettata per il periodo prescritto, si revoca – tranne che in casi di forza maggiore – quella parte dell’aiuto corrispondente alla durata residua di detto periodo. La durata residua si calcola dalla data dell’accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell’aiuto fino al termine del periodo decennale. L’importo corrispondente va restituito maggiorato degli interessi legali. Qualora i locali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), vengano adibiti anche ad alloggio per i lavoratori aziendali impiegati stagionalmente, non sussiste il cambio della destinazione d’uso.

3. L’aiuto erogato deve essere restituito secondo le modalità indicate al comma 2 anche nel caso in cui, entro dieci anni dalla sua concessione, subentrino situazioni per le quali è previsto il divieto di prosecuzione dell’attività; sono esclusi i casi di forza maggiore.

Art. 16
Revoca dell’aiuto

1. Se in sede di verifica della documentazione di spesa presentata per la liquidazione dell’aiuto o del saldo, nel caso in cui sia stato erogato un anticipo, viene accertata la mancanza dei requisiti per la concessione dell’aiuto con riferimento a singole spese nel relativo periodo, è disposta la revoca parziale dell’aiuto per un importo corrispondente e l’aiuto è ridotto in proporzione. Eventuali importi già liquidati devono essere restituiti, maggiorati degli interessi legali maturati dalla data dell’erogazione.

2. Se è stato erogato un anticipo e l’aiuto viene ridotto ai sensi del comma 1 in misura maggiore rispetto all’ammontare del saldo, il beneficiario è tenuto a restituire la somma corrispondente alla parte dell’anticipo su cui incide la decurtazione dell’aiuto, maggiorata degli interessi legali maturati dalla sua erogazione.

3. Se invece, all’atto della liquidazione o dopo la liquidazione dell’aiuto, viene accertata la mancanza dei requisiti per la sua concessione, è disposta la revoca dell’aiuto, che – qualora già erogato – deve essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati dalla sua erogazione.

4. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l’aiuto, o in caso di omissione di informazioni dovute, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
5. Se è stato erogato un anticipo o un acconto ed entro cinque anni dall’anno di concessione dell’aiuto non è stato dato avvio all’attività agrituristica, il beneficiario/la beneficiaria deve restituire l’aiuto già erogato, maggiorato degli interessi legali

Art. 17
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, vengono eseguiti annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle iniziative incentivate.

2. Non sono oggetto dei controlli a campione le iniziative incentivate la cui regolare realizzazione sia stata verificata direttamente da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura sulla base di appositi accertamenti e dei relativi verbali. Rimangono comunque in essere i controlli a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e all’obbligo del rispetto del vincolo di destinazione d’uso.

3. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo a campione avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o da un suo delegato/una sua delegata, dal Direttore/dalla Direttrice dell’ufficio competente per la liquidazione dell’aiuto e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.

4. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.

5. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 18
Clausola di salvaguardia

La concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni e programmi del bilancio finanziario provinciale

 

Tabelle 1 zu Artikel 6 Absatz 2 / Tabella 1 di cui all’articolo 6, comma 2
Staffelung des durchschnittlichen Höchstviehbesatzes / scaglionamento del carico bestiame medio massimo

Gewichtete durchschnittliche Meereshöhe der Futterflächen des Betriebes* / Altitudine media ponderata delle superfici foraggere dell’impresa*

Zulässiger Viehbesatz in GVE/ha Futterfläche / Carico di bestiame massimo ammissibile in UBA/ha di superficie foraggera

bis/fino a 1250 m

2,5

über/oltre 1250 m und/e

bis/fino a 1500 m

2,2

über/oltre 1500 m und/e bis/fino a 1800 m

2,0

über/oltre 1800 m

1,8

*Anmerkung: Wert aus dem Landesverzeichnis der landwirtschaftlichen Unternehmen

*Annotazione: valore preso dall’Anagrafe provinciale delle imprese agricole

 

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