1. Le spese ammissibili per la parte edile sono determinate ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. La misura massima delle spese ammissibili si ottiene moltiplicando i costi legali a metro quadrato, come stabiliti dalla Giunta provinciale per l’anno in cui viene emesso l’atto di concessione dell’aiuto, per i metri quadrati di superficie netta, e non può superare il relativo importo massimo di cui all’articolo 8, comma 2.
2. Le spese ammissibili di cui al comma 1 sono determinate, se ivi previste, in base all’elenco prezzi approvato annualmente dalla Commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, per i lavori in ambito agricolo e forestale. Nel caso di nuove costruzioni la determinazione delle spese ammissibili può avvenire sulla base di prezzi forfettari per metro cubo o metro quadrato.
3. In caso di lavori di ristrutturazione eseguiti su fabbricati soggetti a vincolo di tutela dei beni culturali o degli insiemi, le spese ammissibili di cui al comma 2 possono essere aumentate fino ad un massimo del 30 per cento, rispettando i rispettivi importi massimi di cui al precedente articolo 8, comma 2. I maggiori costi devono essere indicati specificatamente nel preventivo dettagliato e nello stato finale dei lavori dal libero/dalla libera professionista incaricato/incaricata.