(1) Nel comma 2 dell’articolo 25 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, dopo le parole: “o che interrompe la formazione prima della sua conclusione” sono inserite le parole: “o che non conclude la formazione per il mancato superamento degli esami o per aver ottenuto un giudizio negativo riguardo all’intero anno di formazione”.
(2) Nel comma 3 dell’articolo 30 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, dopo le parole: “che ricoprono un posto di formazione nell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige” sono inserite le parole: “o che svolgono una parte della formazione medica specialistica in Alto Adige”.
(3) Nel comma 1 dell’articolo 32/bis della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, la cifra “12” è sostituita dalla cifra “36”.
(4) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 95.400,00 euro per l’anno 2018, in 108.000,00 euro per l’anno 2019 e in 117.000,00 euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente iscritto nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2018-2020.