(1) Nei casi in cui il/la richiedente non sia soggetto all’iscrizione presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), gli adempimenti di cui all’articolo 31 della legge sono assolti mediante verifica della regolarità contributiva presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
(2) Le imprese di altri Stati membri dell’Unione europea, ai fini delle verifiche e degli adempimenti di cui all’Art. 31 della legge, possono presentare documentazione equivalente al documento unico di regolarità contributiva (DURC) o al certificato di regolarità contributiva, rilasciata nello Stato membro di origine.