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h) Decreto del Presidente della Provincia 23 maggio 2022, n. 121)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale del 2 dicembre 2019, n. 12“Codice del commercio”

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1)
Pubblicato nel supplemento 5 del B.U. 26 maggio 2022, n. 21.

Art. 18 (Criteri per l’assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione, di nuovi posteggi isolati e di nuovi posteggi in mercati e fiere esistenti al 31 dicembre 2020)

(1) La concessione di durata dodicennale di un posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, da assegnare mediante procedura ad evidenza pubblica, previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per il commercio su aree pubbliche da parte del soggetto richiedente, è rilasciata dal comune in cui ha sede il posteggio, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità e relativi punteggi:

  1. qualità dell’offerta – punti 05, valutata in base a:
    1. vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del made in Italy, prodotti della tradizione;
    2. vendita di prodotti dell’artigianato locale;
    3. offerta di una ampia selezione di prodotti, da parte dei banchi alimentari anche tramite degustazioni dei prodotti;
  2. tipologia del servizio fornito – punti 03, valutata in base a:
    1. servizio di consegna della spesa a domicilio;
    2. servizio di prenotazione o vendita via internet o informatizzata;
  3. presentazione di progetti innovativi – punti 02, valutata in base a:
    1. compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (banchi in legno e/o ecocompatibili), ottimizzando il rapporto tra la struttura e il contesto;
    2. impegno a utilizzare al mercato o alla fiera oggetto della procedura di assegnazione un automezzo a basso impatto ambientale (categoria Euro 6 e superiori, GPL, metano, elettrico, ibrido);
  4. età inferiore ai quaranta anni del/della titolare o, nel caso di società, della maggioranza dei soci – punti 02.
    1. In caso di parità di punteggio totale, il posteggio è assegnato mediante sorteggio pubblico;
    2. In rapporto alle esigenze e peculiarità locali è data facoltà ai comuni di stabilire, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, statale e provinciale vigente, ulteriori criteri valutativi rispetto a quelli di cui al comma 1, con cui si potrà assegnare fino ad un massimo di 3 punti.
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