(1) Nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche oggetto di concessione di posteggio, l’operatore/operatrice commerciale può offrire all’utenza il consumo sul posto senza servizio assistito di somministrazione ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della legge, alle condizioni poste dal comune in sede di rilascio della concessione e/o come previsto dal regolamento comunale in materia di commercio su aree pubbliche, considerati gli interessi pubblici rilevanti da salvaguardare nelle diverse aree.
(2) In sede di stesura del piano e del regolamento comunale di cui all’Art. 30 della legge, è data facoltà ai comuni di prevedere, all’interno delle aree mercatali, apposite zone/superfici comuni adibite al consumo sul posto dei prodotti alimentari ivi venduti.
(3) Nel caso in cui il comune provveda ad individuare specifiche aree da destinare all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai sensi dell’articolo 27, comma 4, della legge, il consumo sul posto dei prodotti alimentari posti in vendita avviene alle modalità e condizioni stabilite dal comune.