(1) I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato o in una fiera, con esclusione di quelli riservati di cui all’articolo 29 della legge, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del/della titolare, ai soggetti legittimati a esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze a quel mercato o quella fiera, con riferimento al settore merceologico di appartenenza e alle specializzazioni merceologiche eventualmente introdotte. A parità di presenze si procede a un sorteggio pubblico.
(2) Nel caso in cui nessun operatore/nessuna operatrice risulti avere i requisiti di cui al comma 1 per occupare giornalmente il posteggio temporaneamente non occupato, il comune procede comunque all’assegnazione del posteggio ad altri operatori nel rispetto della graduatoria esistente. A parità di presenze si procede a un sorteggio pubblico.
(3) L’assegnazione temporanea dei posteggi è prevista solo per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro, su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario/della concessionaria.