(1) È fatto divieto di porre limitazioni e divieti all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, al fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa, su aree pubbliche o di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per ogni altra forma di vendita svolta anche da imprese artigiane, agricole e industriali.
(2) Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
(3) I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata.
(4) È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera, salvo ricorrano casi di forza maggiore da comprovarsi entro cinque giorni. In caso contrario, l’operatore/l’operatrice è considerato/considerata assente.
(5) A titolo di canone del posteggio concessionato è richiesto il pagamento del cosiddetto canone unico, ossia del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, determinato sulla base delle disposizioni vigenti.
(6) È vietato l’utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l’uso di apparecchi per l’ascolto di compact disc e similari, sempre che il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli avventori e agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
(7) È obbligatoria l’esibizione del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività, qualora richiesto dagli organi di vigilanza.
(8) È vietato lo svolgimento di mercati, fiere e mercati straordinari, come definiti all’Art. 3, comma 1, lettere n), o) e s), della legge, nelle aree di parcheggio di pertinenza delle medie e grandi strutture di vendita e dei centri commerciali come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere e), f) e g), della legge.