(1) L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è soggetto al rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dalle ordinanze ministeriali e dai regolamenti comunali vigenti.
(2) L’esercizio dell’attività di commercio – anche di prodotti alimentari – su aree pubbliche è consentito mediante l’uso di veicoli, a condizione che questi siano conformi alle vigenti disposizioni nazionali e provinciali in materia.
(3) Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito esclusivamente nelle aree provviste di collegamento alla rete di distribuzione dell’energia elettrica. È altresì consentito nei casi in cui sia garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti.
(4) Il commercio su aree pubbliche di animali vivi è esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme di polizia veterinaria e alle norme a tutela del benessere animale. In ogni caso nei mercati, nelle fiere e nelle manifestazioni promozionali/commerciali è vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o in posteggi contigui in cui sono posti in vendita e/o somministrati generi alimentari.
(5) È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma del commercio itinerante su aree pubbliche di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b), della legge.
(6) Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto su un posteggio è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvi i casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 2.
(7) Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante è vietato, salvo che sia effettuato con veicoli aventi le caratteristiche di cui al comma 2.
(8) Gli operatori che esercitano l’attività di commercio su aree pubbliche mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all’apposita normativa in materia di sicurezza.