(1) Per i mercati e le fiere istituiti a partire dal 1° gennaio 2021 e per i mercati e le fiere esistenti al 31 dicembre 2020, con decorrenza per questi ultimi dal 1° gennaio 2033, uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico.