(1) L’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolta ai sensi di quanto previsto dall’articolo 27 della legge. Terminate le operazioni di vendita o comunque allo scadere del tempo di fermata – che non può essere superiore a un’ora – l’operatore/l’operatrice è obbligato/obbligata a spostarsi ad una distanza pari ad almeno 1000 metri dal punto di sosta.
(2) L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito a condizione che la sosta del veicolo avvenga in conformità alle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
(3)Per utto l’arco della giornata è fatto divieto all’operatore/operatrice di commercio in forma itinerante di occupare spazi già occupati in precedenza.
(4) Al fine di non dare vita a forme mercatali improprie, all’operatore/operatrice di commercio in forma itinerante è fatto divieto di sostare a meno di 200 metri da un altro operatore/un’altra operatrice di commercio su aree pubbliche in forma itinerante già in esercizio.
(5) L’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle aree di parcheggio di pertinenza delle medie e grandi strutture di vendita e dei centri commerciali come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere e), f) e g), della legge, nonché nelle aree degli impianti stradali di distribuzione carburanti come definiti all’articolo 33, comma 1, del presente regolamento.