1. Il consiglio di classe per la valutazione delle studentesse e degli studenti è composto da:
a) il dirigente scolastico o la dirigente scolastica oppure il suo sostituto o la sua sostituta, oppure un insegnante della classe incaricato che presiede il consiglio;
b) i docenti delle discipline curricolari/aree di competenza delle rispettive studentesse e dei rispettivi studenti; nei casi in cui una disciplina oppure un’area di apprendimento sia insegnata da più docenti la decisione se ognuno dei docenti formulerà un voto o se questo sarà da formulare unitariamente è demandata al dirigente scolastico;
c) la/il docente di insegnamento individuale assegnata/o alla classe;
d) i collaboratori per l’integrazione partecipano senza diritto di voto, limitatamente alle studentesse e agli studenti loro assegnati.
2. Lo statuto delle scuole autonome può prevedere la partecipazione di ulteriori persone con funzioni pedagogico/didattiche senza diritto di voto per la valutazione delle studentesse e degli studenti.
3. Ogni docente assente allo scrutinio deve essere sostituito da insegnanti di altre classi possibilmente della stessa disciplina; nel caso un insegnante assuma il ruolo di presidente non viene sostituito.
4. Il Consiglio di Classe assume le decisioni di valutazione a maggioranza dei voti, con un solo voto per ogni membro avente diritto al voto. Non sono ammesse astensioni. In caso di parità di voti, è decisivo il voto del presidente. Deve essere tenuto verbale della seduta del Consiglio di Classe.
5. Le riunioni di valutazione possono avere luogo nel rispetto delle esigenze organizzative delle scuole, immediatamente prima della fine del periodo didattico o dell’anno formativo in questione. Il calendario degli scrutini viene disposto dal dirigente delle scuole professionali e inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa.